Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 1101 c.c. — Quote dei partecipanti 

Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo I — Della comunione in generale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali.

Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La quota misura la partecipazione ideale di ciascun contitolare al bene, senza attribuirgli automaticamente una porzione materiale. Se non emerge un diverso rapporto, le quote si presumono uguali; benefici e oneri seguono invece le quote effettive. Il titolo di acquisto e gli eventuali accordi devono quindi essere letti prima di ripartire rendite o costi.

Esempio pratico

Tre persone comprano insieme un terreno senza indicare quote diverse: si presume che ciascuna abbia un terzo, ma nessuna acquista per questo una striscia precisa.

Giurisprudenza

  • Uso esclusivo e frutti dovuti agli altri

    Corte di cassazione, sez. II, n. 6513, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    L'utilizzatore esclusivo può dovere un'indennità agli altri comproprietari quando essi abbiano espresso chiaramente la volontà di esercitare il proprio diritto sul bene.

    Fonte →

Articoli collegati