Codice civile
Art. 1101 c.c. — Quote dei partecipanti
Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo I — Della comunione in generale
Testo dell'articolo
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali.
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La quota misura la partecipazione ideale di ciascun contitolare al bene, senza attribuirgli automaticamente una porzione materiale. Se non emerge un diverso rapporto, le quote si presumono uguali; benefici e oneri seguono invece le quote effettive. Il titolo di acquisto e gli eventuali accordi devono quindi essere letti prima di ripartire rendite o costi.
Esempio pratico
Tre persone comprano insieme un terreno senza indicare quote diverse: si presume che ciascuna abbia un terzo, ma nessuna acquista per questo una striscia precisa.
Giurisprudenza
Uso esclusivo e frutti dovuti agli altri
Corte di cassazione, sez. II, n. 6513, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L'utilizzatore esclusivo può dovere un'indennità agli altri comproprietari quando essi abbiano espresso chiaramente la volontà di esercitare il proprio diritto sul bene.
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