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Codice civile

Art. 1102 c.c. — Uso della cosa comune 

Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo I — Della comunione in generale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Ogni contitolare può utilizzare il bene comune anche con modalità più intense, purché lasci agli altri una possibilità di uso compatibile con il loro diritto e rispetti la destinazione del bene. Può pagare modifiche utili al proprio godimento, ma non trasformarle in appropriazione esclusiva. Nel condominio vanno inoltre controllati sicurezza, stabilità, decoro e limiti validamente convenuti.

Esempio pratico

Un condomino installa un impianto sulla parete comune: deve verificare spazio disponibile, funzione della parete e interferenze con gli altri impianti.

Giurisprudenza

  • Impianti sul muro comune e limiti d'uso

    Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 9573, 2026, Rv. 678891-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La facciata può ospitare impianti individuali se rimangono rispettati uso degli altri, funzione del muro, sicurezza e decoro. Le regole interne devono restare entro i limiti delle attribuzioni condominiali.

    Fonte →
  • Modifiche individuali e sicurezza dell’edificio

    Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 6623, 2026, Rv. 677479-01 · Massima ufficiale della Cassazione

    In materia di condominio, la realizzazione da parte del condomino di modificazione incidente sulla statica e sicurezza dell'edificio, risulta illegittima, ex artt. 1102 e 1120 c.c., pur in difetto dei presupposti per l'applicabilità della normativa antisismica, cosicché il giudice del merito, a fronte di una domanda proposta da un condomino per modifiche denunziate, a carico di altro condomino, non solo sotto il profilo del decoro architettonico e della violazione del limite del pari uso, ma anche con riguardo a pregiudizi alla statica dell'edificio, ha il dovere di esaminare anche gli inconvenienti attinenti a tale ulteriore aspetto.

    Fonte →

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