Codice civile
Art. 1114 c.c. — Divisione in natura
Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo I — Della comunione in generale
Testo dell'articolo
La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se il bene può essere suddiviso agevolmente in porzioni corrispondenti alle quote, la divisione si realizza in natura. La possibilità va valutata considerando conformazione, funzionalità e valore delle porzioni. Quando manca una comoda divisibilità, le norme richiamate dall'art. 1116 permettono di valutare attribuzione con conguaglio o vendita, secondo i presupposti applicabili.
Esempio pratico
Un terreno può essere ripartito solo se le porzioni risultanti mantengono accesso e utilizzo adeguati.
Giurisprudenza
Formazione delle porzioni di un accesso
Corte di cassazione, sez. 2, n. 7044, 2015, Rv. 634835 · Principio da rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La divisione di un'area che serve più edifici richiede un esame dell'utilità e del valore dopo il frazionamento, oltre alla semplice possibilità di tracciare confini.
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