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Codice civile

Art. 1114 c.c. — Divisione in natura 

Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo I — Della comunione in generale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Se il bene può essere suddiviso agevolmente in porzioni corrispondenti alle quote, la divisione si realizza in natura. La possibilità va valutata considerando conformazione, funzionalità e valore delle porzioni. Quando manca una comoda divisibilità, le norme richiamate dall'art. 1116 permettono di valutare attribuzione con conguaglio o vendita, secondo i presupposti applicabili.

Esempio pratico

Un terreno può essere ripartito solo se le porzioni risultanti mantengono accesso e utilizzo adeguati.

Giurisprudenza

  • Formazione delle porzioni di un accesso

    Corte di cassazione, sez. 2, n. 7044, 2015, Rv. 634835 · Principio da rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La divisione di un'area che serve più edifici richiede un esame dell'utilità e del valore dopo il frazionamento, oltre alla semplice possibilità di tracciare confini.

    Fonte →

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