Codice civile
Art. 1115 c.c. — Obbligazioni solidali dei partecipanti
Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo I — Della comunione in generale
Testo dell'articolo
Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di divisione.
La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti.
Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Prima della divisione ciascun partecipante può chiedere l'estinzione dei debiti solidali scaduti o prossimi alla scadenza entro un anno, contratti per il bene comune. Se necessario si vende quanto occorre o, con accordo, si ripartisce altrimenti il debito. Chi ha pagato può ottenere una maggiore porzione corrispondente al proprio credito nei casi previsti; fuori dai limiti temporali resta da valutare il regresso, senza trasformare automaticamente il credito in quota reale.
Esempio pratico
Un contitolare paga un debito solidale per il magazzino e fa valere il pagamento prima di formare i lotti.
Giurisprudenza
Pagamento tardivo e diritto di regresso
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 15332, 2023, Rv. 667966-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Se il pagamento non consente di ottenere una maggiore porzione in sede di divisione, ciò non elimina il diverso diritto di recuperare dagli altri quanto dovuto a titolo di regresso.
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