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Codice civile

Art. 1115 c.c. — Obbligazioni solidali dei partecipanti 

Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo I — Della comunione in generale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di divisione.

La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti.

Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Prima della divisione ciascun partecipante può chiedere l'estinzione dei debiti solidali scaduti o prossimi alla scadenza entro un anno, contratti per il bene comune. Se necessario si vende quanto occorre o, con accordo, si ripartisce altrimenti il debito. Chi ha pagato può ottenere una maggiore porzione corrispondente al proprio credito nei casi previsti; fuori dai limiti temporali resta da valutare il regresso, senza trasformare automaticamente il credito in quota reale.

Esempio pratico

Un contitolare paga un debito solidale per il magazzino e fa valere il pagamento prima di formare i lotti.

Giurisprudenza

  • Pagamento tardivo e diritto di regresso

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 15332, 2023, Rv. 667966-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Se il pagamento non consente di ottenere una maggiore porzione in sede di divisione, ciò non elimina il diverso diritto di recuperare dagli altri quanto dovuto a titolo di regresso.

    Fonte →

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