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Codice civile

Art. 1113 c.c. — Intervento nella divisione e opposizioni 

Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo I — Della comunione in generale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria.

Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda.

Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.

Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Creditori e acquirenti dei partecipanti possono intervenire nella divisione per proteggere i propri interessi. L'opposizione preventiva e, per gli immobili, la trascrizione determinano le tutele e l'opponibilità nei casi previsti. I creditori ipotecari e gli aventi causa con diritti già trascritti devono essere chiamati perché la divisione produca effetti nei loro confronti. La sequenza delle formalità è quindi decisiva.

Esempio pratico

Prima di dividere un immobile gravato da ipoteca si verifica il coinvolgimento del creditore e l'ordine delle trascrizioni.

Giurisprudenza

  • Acquirente della quota nel corso della divisione

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 3331, 2024, Rv. 670289-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Il trasferimento di una quota durante la causa configura successione particolare. L'acquirente non diventa per questo litisconsorte necessario; l'opponibilità della decisione dipende anche dalla priorità delle trascrizioni.

    Fonte →

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