Codice civile
Art. 1122 c.c. — Opere su parti di proprietà o uso individuale
Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo II — Del condominio negli edifici
Testo dell'articolo
Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Le opere nell'unità esclusiva o nelle parti comuni attribuite a uso individuale devono rispettare beni comuni, stabilità, sicurezza e decoro architettonico. Va data preventiva notizia all'amministratore, che riferisce all'assemblea. Questa comunicazione non equivale sempre a una richiesta di autorizzazione, ma non elimina permessi pubblici, limiti contrattuali validi e responsabilità per danni.
Esempio pratico
Chi modifica il proprio appartamento comunica i lavori e verifica che non interessino strutture comuni o l'aspetto dell'edificio.
Giurisprudenza
Decoro e modifiche preesistenti
Corte di cassazione, sez. 2, n. 16518, 2023, Rv. 668047-01 · Principio da rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La lesione estetica deve essere valutata considerando stile originario, trasformazioni già intervenute e nuova opera. Le alterazioni anteriori non rendono irrilevante ogni ulteriore intervento.
Fonte →