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Codice civile

Art. 1138 c.c. — Regolamento di condominio 

Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo II — Del condominio negli edifici

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.

Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.

Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107.

Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.

Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Oltre dieci condomini deve essere formato un regolamento sull'uso comune, sui costi, sul decoro e sulla gestione. Quello assembleare è approvato con maggioranza qualificata; non può sottrarre diritti individuali né derogare alle disposizioni inderogabili elencate. I limiti negoziali alle proprietà esclusive richiedono condizioni diverse e interpretazione rigorosa. Il regolamento non può vietare possesso o detenzione di animali domestici nei termini della disposizione.

Esempio pratico

Una maggioranza non può introdurre un divieto generale di usare il proprio appartamento per una destinazione altrimenti consentita.

Giurisprudenza

  • Limiti contrattuali espressi

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 14377, 2024, Rv. 671400-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    I divieti sulle destinazioni delle proprietà esclusive devono risultare chiaramente dal regolamento contrattuale. Non possono essere ricavati estendendo clausole ambigue a casi ulteriori.

    Fonte →

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