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Codice civile

Art. 1126 c.c. — Lastrici solari di uso esclusivo 

Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo II — Del condominio negli edifici

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Per un lastrico non utilizzato in comune, l'utilizzatore esclusivo sostiene un terzo delle spese di riparazione o ricostruzione; i restanti due terzi gravano, in proporzione ai valori, sulle unità cui il lastrico serve da copertura. Bisogna individuare l'effettiva area coperta. Il riparto delle spese va distinto dall'obbligazione risarcitoria verso chi subisce infiltrazioni, che può essere solidale.

Esempio pratico

Un terrazzo copre soltanto una parte dell'edificio: il riparto non coinvolge indistintamente tutte le unità.

Giurisprudenza

  • Infiltrazioni e responsabilità solidale

    Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 11585, 2026, Rv. 677925-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Se più soggetti concorrono al danno, la vittima può invocare la solidarietà risarcitoria. Le percentuali del riparto interno non limitano automaticamente quanto può chiedere a uno dei responsabili.

    Fonte →

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