Codice civile
Art. 1133 c.c. — Provvedimenti presi dall'amministratore
Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo II — Del condominio negli edifici
Testo dell'articolo
I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art. 1137.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
I provvedimenti adottati dall'amministratore entro i suoi poteri vincolano i condomini. Il singolo può chiedere il controllo dell'assemblea e ricorrere al giudice nei casi e nei termini dell'art. 1137. Prima di contestare è necessario identificare il potere esercitato: un atto straordinario non autorizzato non diventa ordinario solo perché disposto dall'amministratore.
Esempio pratico
L'amministratore regola l'accesso a un locale comune; un condomino ne contesta l'incompatibilità con i propri diritti.
Giurisprudenza
Confine della gestione ordinaria
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 15346, 2025, Rv. 675679-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Per distinguere atti ordinari e straordinari contano normalità della gestione, particolarità e consistenza economica dell'intervento. Spese rilevanti possono richiedere decisione assembleare anche se utili.
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