Codice civile
Art. 1142 c.c. — Presunzione di possesso intermedio
Libro III — Della proprietà · Titolo VIII — Del possesso; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Chi prova il possesso attuale e quello in un momento più remoto beneficia della presunzione di continuità nel periodo intermedio. Non deve quindi documentare ogni singolo giorno, ma i due estremi devono essere realmente provati. La presunzione resta superabile da prove di interruzione o di un diverso rapporto nel frattempo; non dimostra da sola tutti i requisiti dell'usucapione.
Esempio pratico
Un soggetto documenta il possesso del fondo oggi e dieci anni prima: la continuità intermedia si presume salvo prova contraria.
Giurisprudenza
Continuità tra possesso remoto e attuale
Corte di cassazione, sez. II, n. 3517, 2017 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Provati il possesso odierno e quello remoto, chi nega la continuità deve dimostrare un'interruzione nel periodo intermedio. I due estremi non possono però essere dati per acquisiti.
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