Codice civile
Art. 1145 c.c. — Possesso di cose fuori commercio
Libro III — Della proprietà · Titolo VIII — Del possesso; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto.
Tuttavia nei rapporti tra privati è concessa l'azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico.
Se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, è data altresì l'azione di manutenzione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il possesso di beni dei quali non si può acquistare la proprietà non produce l'effetto acquisitivo ordinario. Tra privati la norma conserva specifiche tutele contro lo spoglio e, nei casi indicati, di manutenzione sul demanio. Queste tutele non permettono di usucapire il bene pubblico né di neutralizzare i poteri dell'amministrazione; occorre accertare la classificazione e il regime del bene.
Esempio pratico
L'occupazione protratta di un'area del demanio marittimo non ne trasferisce la proprietà al privato.
Giurisprudenza
Demanio marittimo e impossibilità di usucapire
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 19755, 2025, Rv. 675313-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Per il demanio marittimo il mero abbandono d'uso non equivale a sdemanializzazione. Senza la cessazione formale prevista, il possesso privato non produce acquisto per usucapione.
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