Codice civile
Art. 823 c.c. — Condizione giuridica del demanio pubblico
Libro III — Della proprietà · Titolo I — Dei beni; Capo II — Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici
Testo dell'articolo
I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
I beni demaniali non possono essere alienati e possono essere gravati da diritti di terzi soltanto nei modi consentiti dalla legge. L’autorità amministrativa può tutelarli anche con gli strumenti pubblicistici, oltre che mediante i rimedi ordinari.
Esempio pratico
Un ente che interviene su un’area asseritamente pubblica deve dimostrare il regime del bene e il titolo del proprio intervento; non basta chiamarlo demaniale.
Giurisprudenza
Autotutela su patrimonio indisponibile e giurisdizione
Corte di cassazione, sez. U, ordinanza n. 34501, 2024, Rv. 673424-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Per collocare davanti al giudice amministrativo la reazione a un intervento autoritativo, la Corte richiede la prova sia della destinazione pubblica sia dell’utilizzazione effettiva del bene. Una certificazione urbanistica isolata non dimostra l’indisponibilità necessaria nel caso esaminato.
Fonte →