Codice civile
Art. 1154 c.c. — Conoscenza dell'illegittima provenienza della cosa
Libro III — Della proprietà · Titolo VIII — Del possesso; Capo II — Degli effetti del possesso; Sezione II — Del possesso di buona fede di beni mobili
Testo dell'articolo
A colui che ha acquistato conoscendo l'illegittima provenienza della cosa non giova l'erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Chi conosce l'origine illegittima del bene non può giustificare il proprio acquisto sostenendo di aver creduto che il venditore, o qualcuno prima di lui, avesse successivamente acquisito la proprietà. La conoscenza della provenienza impedisce questa specifica difesa. Occorre distinguere la consapevolezza effettiva delle circostanze dalle semplici supposizioni: l'accertamento della buona fede e degli altri requisiti resta legato ai fatti concretamente provati.
Esempio pratico
Una persona acquista un oggetto sapendo che proviene da un furto e sostiene che il venditore possa ormai esserne divenuto proprietario.