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Art. 1154 c.c. — Conoscenza dell'illegittima provenienza della cosa 

Libro III — Della proprietà · Titolo VIII — Del possesso; Capo II — Degli effetti del possesso; Sezione II — Del possesso di buona fede di beni mobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

A colui che ha acquistato conoscendo l'illegittima provenienza della cosa non giova l'erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Chi conosce l'origine illegittima del bene non può giustificare il proprio acquisto sostenendo di aver creduto che il venditore, o qualcuno prima di lui, avesse successivamente acquisito la proprietà. La conoscenza della provenienza impedisce questa specifica difesa. Occorre distinguere la consapevolezza effettiva delle circostanze dalle semplici supposizioni: l'accertamento della buona fede e degli altri requisiti resta legato ai fatti concretamente provati.

Esempio pratico

Una persona acquista un oggetto sapendo che proviene da un furto e sostiene che il venditore possa ormai esserne divenuto proprietario.

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