Codice civile
Art. 1183 c.c. — Tempo dell'adempimento
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione I — Dell’adempimento in generale
Testo dell'articolo
Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice.
Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se non è prevista una scadenza, il creditore può normalmente chiedere subito la prestazione. Quando però esecuzione, natura o usi rendono necessario un periodo di tempo, la mancanza di accordo può richiedere la fissazione giudiziale. Il giudice può intervenire anche se la scelta del termine è affidata a una delle parti, secondo i presupposti del testo. L'assenza di una data non permette sempre di rinviare indefinitamente l'obbligo.
Esempio pratico
Le parti hanno promesso di concludere un contratto definitivo senza fissare una data e verificano quando l'obbligo sia esigibile.
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Preliminare senza data e prescrizione
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 8978, 2026, Rv. 677504-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La promessa di concludere il contratto definitivo è un’obbligazione anche quando non reca una data. Nel caso esaminato operava l’esigibilità immediata e la prolungata inattività poteva determinare la prescrizione del diritto a ottenere la stipulazione, dal momento in cui era esercitabile.
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