Codice civile
Art. 1182 c.c. — Luogo dell'adempimento
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione I — Dell’adempimento in generale
Testo dell'articolo
Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono.
L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta.
L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.
Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il luogo della prestazione si ricava prima dall'accordo, dagli usi e dalla sua natura. In mancanza, la consegna di una cosa specifica avviene dove si trovava quando nacque l'obbligo; per le somme di denaro opera la regola del domicilio del creditore alla scadenza, con l'eccezione del trasferimento che aggravi il pagamento. Negli altri casi rileva il domicilio del debitore. Per i crediti pecuniari vanno considerati liquidità e disciplina speciale.
Esempio pratico
Un debitore verifica contratto e determinabilità dell'importo prima di individuare il luogo del pagamento e il giudice territorialmente competente.
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Liquidità del credito e luogo del pagamento
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 22343, 2025, Rv. 676207-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Per individuare il giudice del luogo di pagamento, il credito è liquido se il titolo contiene l’importo o criteri che consentono di determinarlo senza scelte discrezionali. La contestazione del debitore non elimina, da sola, questa caratteristica.
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