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Art. 1185 c.c. — Pendenza del termine 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione I — Dell’adempimento in generale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore.

Tuttavia il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine. In questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Quando la scadenza non è ancora arrivata, il creditore non può normalmente pretendere l'esecuzione, salvo che il termine sia soltanto a suo favore. Se il debitore paga prima, il pagamento non diventa ripetibile per il semplice fatto di essere anticipato, neppure quando ignorava la scadenza. Può però recuperare l'arricchimento del creditore dovuto all'anticipo entro la perdita effettivamente subita. Tale vantaggio deve essere distinto dall'importo del debito estinto.

Esempio pratico

Il debitore salda in anticipo e valuta se l'anticipo abbia prodotto un vantaggio economicamente dimostrabile per il creditore.

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