Codice civile
Art. 1200 c.c. — Liberazione dalle garanzie
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione I — Dell’adempimento in generale
Testo dell'articolo
Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Una volta soddisfatto, il creditore deve consentire che i beni siano liberati dalle garanzie reali e dagli altri vincoli posti per quel credito. Il pagamento non coincide necessariamente con il completamento di tutte le formalità nei registri. Per l'ipoteca va distinto il consenso del creditore dalla domanda di cancellazione, salvo i procedimenti speciali applicabili. Occorre individuare garanzia, registro e disciplina concreta, così da rendere effettiva la liberazione del bene.
Esempio pratico
Dopo l'estinzione del debito, il proprietario acquisisce il consenso necessario e verifica il procedimento per cancellare l'ipoteca.
Giurisprudenza
Consenso e domanda di cancellazione dell’ipoteca
Corte di cassazione, sez. III, n. 27950, 2020 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Nel procedimento ordinario il creditore pagato deve rendere disponibile il consenso necessario alla cancellazione, ma la domanda al registro non diventa per questo sempre un suo adempimento autonomo. La fonte editoriale distingue la collaborazione del creditore dall’iniziativa del soggetto interessato alla cancellazione.
Fonte →
Note
Per mutui e finanziamenti rientranti nell’art. 40-bis TUB verificare il procedimento speciale di estinzione e cancellazione, gli obblighi del creditore e gli eventuali motivi ostativi; non applicare a ogni ipoteca il solo procedimento ordinario.