Codice civile
Art. 1201 c.c. — Surrogazione per volontà del creditore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione II — Del pagamento con surrogazione
Testo dell'articolo
Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Chi paga un debito altrui può prendere il posto del creditore se quest'ultimo lo dichiara espressamente mentre riceve il pagamento. Il subentro non nasce da una semplice ricevuta o dal solo rimborso economico. Occorre distinguere questo accordo dalla surrogazione prevista direttamente dalla legge e verificare quali diritti, eccezioni e garanzie accompagnino il credito trasferito.
Esempio pratico
Un terzo salda il fornitore e nella quietanza contestuale il fornitore dichiara di trasferirgli i propri diritti verso il cliente.
Giurisprudenza
Pagamento dell’assicuratore e surrogazione convenzionale
Corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 14846, 2024, Rv. 671179-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L’assicuratore che paga integralmente il paziente nell’ambito di una transazione può subentrare, per espressa surrogazione, nel credito verso la struttura sanitaria. Il pagamento va collegato all’atto che dispone il subentro.
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