Codice civile
Art. 1205 c.c. — Surrogazione parziale
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione II — Del pagamento con surrogazione
Testo dell'articolo
Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Quando il terzo paga soltanto una parte del debito, il creditore originario conserva il credito residuo e il terzo subentra per la parte pagata. Se non vi è un accordo diverso, entrambi concorrono contro il debitore in proporzione alle rispettive ragioni. La regola non attribuisce al terzo un credito maggiore del pagamento che giustifica il suo subentro.
Esempio pratico
Su un debito di 10.000 euro il terzo ne paga 4.000: creditore e terzo concorrono rispettivamente per 6.000 e 4.000 euro.