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Codice civile

Art. 1203 c.c. — Surrogazione legale 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione II — Del pagamento con surrogazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi: 1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche; 2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato; 3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo; 4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari; 5) negli altri casi stabiliti dalla legge.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

In alcune situazioni la legge consente a chi paga di subentrare nel credito soddisfatto, senza una dichiarazione del creditore. La disposizione elenca ipotesi legate a prelazioni, immobili ipotecati, obblighi di pagamento per altri ed eredità beneficiate. L'interesse del pagatore e il titolo del pagamento vanno accertati: surrogazione e regresso non sono intercambiabili e possono avere differenti regole di prescrizione.

Esempio pratico

Il garante, dopo avere soddisfatto la banca, verifica se può utilizzare il credito e le garanzie che prima spettavano alla banca.

Giurisprudenza

  • Surrogazione legale e regresso nelle obbligazioni solidali

    Corte di cassazione, sez. 3, Sentenza n. 16835, 2026 · Principio da sentenza ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La sentenza distingue il regresso, credito autonomo, dalla surrogazione, che trasferisce il credito originario e le sue garanzie. Nelle obbligazioni solidali a interesse esclusivo il pagamento può consentire entrambi i rimedi; in quelle a interesse comune la Corte riconosce soltanto il regresso. Cambiano anche decorrenza e regime della prescrizione.

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