Codice civile
Art. 1204 c.c. — Terzi garanti
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione II — Del pagamento con surrogazione
Testo dell'articolo
La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1263.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il subentro nel credito può essere fatto valere anche verso chi ha garantito il debito originario. Pagare il creditore non significa quindi, in presenza di una valida surrogazione, perdere ogni tutela accessoria. Occorre però verificare la garanzia effettivamente esistente e rispettare le regole sulla disponibilità del bene dato in pegno, che non viene consegnato automaticamente al nuovo creditore.
Esempio pratico
Chi subentra in un credito garantito chiede l'adempimento al fideiussore, nei limiti della garanzia originaria.
Giurisprudenza
Limiti del trasferimento delle garanzie
Corte di cassazione, sez. 1, sentenza n. 16837, 2022, Rv. 664874-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il trasferimento del credito non rende il debitore ceduto garante di un diverso finanziamento concesso al cessionario. Gli accessori seguono il credito trasferito, non assicurano rapporti estranei.
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