Codice civile
Art. 1207 c.c. — Effetti
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione III — Della mora del creditore
Testo dell'articolo
Quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.
Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La mora del creditore sposta su di lui alcune conseguenze del mancato adempimento: rischio dell'impossibilità non imputabile al debitore, danni e costi di custodia. Cessa inoltre la debenza degli interessi e dei frutti non percepiti dal debitore. Gli effetti risalgono all'offerta solo quando intervengano l'accettazione o la sentenza definitiva che ne riconosce la validità.
Esempio pratico
Il destinatario rifiuta la merce e, dopo la convalida dell'offerta, deve sostenere le spese necessarie alla sua conservazione.
Giurisprudenza
Decorrenza della mora nel rapporto di lavoro accertato
Corte di cassazione, sez. L, sentenza n. 19042, 2024, Rv. 671922-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L’accertamento giudiziale del datore effettivo non impedisce di riferire la mora alla precedente intimazione con cui il lavoratore aveva offerto la propria attività. La sentenza non è necessariamente il primo momento utile per gli effetti della mora.
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