Codice civile
Art. 1206 c.c. — Condizioni
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione III — Della mora del creditore
Testo dell'articolo
Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinchè il debitore possa adempiere l'obbligazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Anche il creditore deve rendere possibile l'adempimento. Se rifiuta senza una ragione legittima di ricevere quanto gli viene correttamente offerto, oppure omette la collaborazione necessaria, può essere costituito in mora. Non basta una generica dichiarazione del debitore di voler pagare: forma, contenuto e disponibilità della prestazione dipendono dalla natura dell'obbligazione e dalle norme successive.
Esempio pratico
Il proprietario non si presenta senza giustificazione a ricevere una consegna regolarmente offerta.
Giurisprudenza
Cooperazione del datore e offerta del lavoratore
Corte di cassazione, sez. L, sentenza n. 19042, 2024, Rv. 671922-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Nell’interposizione fittizia di manodopera l’intimazione del lavoratore a ricevere la prestazione può costituire in mora il datore effettivo anche prima della sentenza che accerta il rapporto.
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