Codice civile
Art. 1214 c.c. — Offerta secondo gli usi e deposito
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione III — Della mora del creditore
Testo dell'articolo
Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anziché in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell'art. 1212, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Una consegna offerta con le modalità normalmente usate nei rapporti fra le parti può essere diversa dall'offerta formale. Per ottenere gli effetti della mora del creditore occorre allora eseguire il deposito conforme alla legge, seguito da accettazione o convalida definitiva. In questa ipotesi gli effetti decorrono dal deposito, non dalla precedente offerta informale.
Esempio pratico
Il fornitore offre la merce nelle consuete modalità e, dopo il rifiuto, completa il deposito formale.