Codice civile
Art. 1216 c.c. — Intimazione di ricevere la consegna di un immobile
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione III — Della mora del creditore
Testo dell'articolo
Se deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'art. 1209.
Il debitore, dopo l'intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Per consegnare un immobile contro il rifiuto del destinatario, il debitore deve intimargli formalmente di prenderne possesso. Dopo l'intimazione può chiedere al giudice la nomina di un sequestratario e si libera quando consegna a quest'ultimo la cosa. Lasciare le chiavi senza accordo non equivale automaticamente alla procedura prevista dalla norma.
Esempio pratico
Il conduttore intima al locatore di ricevere l'immobile e, persistendo il rifiuto, domanda la nomina del sequestratario.
Giurisprudenza
Sequestro liberatorio e rimedi processuali
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 32867, 2025, Rv. 677145-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La Corte riconduce il sequestro liberatorio al procedimento cautelare uniforme e distingue il reclamo cautelare dall’impugnazione straordinaria. La scelta del rimedio segue la natura del provvedimento.
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