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Codice civile

Art. 1215 c.c. — Spese 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione III — Della mora del creditore

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, il creditore sopporta le spese necessarie a eseguirli. La regola evita che il debitore paghi il costo del rifiuto ingiustificato altrui. Non consente però di trasferire qualsiasi esborso unilateralmente deciso: occorre verificare la validità della procedura e il collegamento delle spese con offerta e deposito.

Esempio pratico

Il debitore documenta le spese dell'offerta e del deposito riconosciuti validi e ne chiede il rimborso.

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