Codice civile
Art. 1223 c.c. — Risarcimento del danno
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo III — Dell’inadempimento delle obbligazioni
Testo dell'articolo
Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il risarcimento può coprire sia le perdite effettive sia i guadagni mancati. Occorre però un collegamento causale con l'inadempimento o il ritardo: non ogni spesa o aspettativa del creditore è imputabile al debitore. La verifica riguarda l'esistenza del pregiudizio, la sua derivazione dall'inadempimento e l'ammontare, con le ulteriori limitazioni previste dalle norme successive.
Esempio pratico
La consegna tardiva causa un costo di noleggio sostitutivo e una perdita di ordini: il cliente deve documentarne il collegamento con il ritardo.
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Errore professionale e danno effettivo
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 24670, 2024, Rv. 672426-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La tardiva impugnazione di una decisione non determina un danno risarcibile se il gravame era privo di possibilità utili. Anche la perdita di chance va collegata a una possibilità concreta, non alla sola partecipazione al processo.
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