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Codice civile

Art. 1224 c.c. — Danni nelle obbligazioni pecuniarie 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo III — Dell’inadempimento delle obbligazioni

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Per un debito di denaro, dal giorno della mora sono dovuti gli interessi legali anche se prima non erano previsti e anche senza prova di uno specifico danno. Quando prima della mora erano dovuti interessi superiori al tasso legale, gli interessi moratori seguono quella misura nei termini stabiliti dalla norma.

La decorrenza dipende dalle regole sulla mora, compresi i casi in cui non è necessaria una richiesta scritta. Non ogni somma contestata produce automaticamente interessi dalla data indicata in fattura: bisogna verificare titolo, scadenza e disciplina del rapporto.

Il creditore che dimostra un danno maggiore può chiedere l’ulteriore risarcimento. Il secondo comma lo esclude quando le parti hanno convenuto la misura degli interessi moratori. Vanno considerati i regimi speciali, in particolare le transazioni commerciali, e i limiti antiusura. Gli interessi già maturati e richiesti prima della causa possono incidere anche sulla competenza per valore, secondo le regole processuali.

Esempio pratico

Una somma è dovuta a una data certa e il debitore entra in mora. Il creditore calcola gli interessi dal momento corretto senza dover provare una perdita equivalente. Se domanda un maggior danno, lo documenta separatamente e verifica se la pattuizione degli interessi moratori ne impedisca il riconoscimento.

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Giurisprudenza

  • Interessi moratori e disciplina antiusura

    Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 16526, 2024, Rv. 671298-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La disciplina antiusura riguarda anche gli interessi moratori. La nullità della clausola moratoria non comporta necessariamente che il ritardo resti privo di interessi: la Corte coordina il risultato con gli interessi corrispettivi validamente pattuiti.

    Fonte →
  • Interessi anteriori alla domanda e competenza per valore

    Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 13631, 2026, Rv. 679317-01 · Massima ufficiale della Cassazione

    Ai fini della determinazione della competenza per valore in ordine alla domanda relativa a somma di danaro, vanno sommati al capitale ex art. 10, comma 2, c.p.c. sia gli interessi di mora già maturati ante litem oggetto di autonoma richiesta, dovendosi escludere gli interessi moratori scaduti non richiesti e quelli successivi alla data di notifica della domanda introduttiva, sia le spese, ove sostenute prima della proposizione della domanda.

    Fonte →

Note

Per le transazioni commerciali soggette al D.Lgs. 231/2002 gli interessi moratori seguono il regime speciale, con decorrenza automatica quando ne ricorrono i presupposti. Non confondere questo regime con ogni rapporto civile.

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