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Codice civile

Art. 2049 c.c. — Responsabilità dei padroni e dei committenti 

Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo IX - Dei fatti illeciti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il soggetto che si avvale dell’opera di un preposto risponde dei danni arrecati dal suo illecito nell’esercizio delle incombenze affidate. La formulazione storica su padroni, domestici e commessi deve essere letta attraverso la relazione concreta di preposizione e il collegamento funzionale con l’attività.

Non è necessario che il comportamento dannoso coincida con un ordine lecito impartito dal preponente. Le mansioni possono aver reso possibile o agevolato l’illecito; occorre però accertare quel nesso di occasionalità necessaria, senza attribuire all’organizzazione qualsiasi fatto privato dell’autore. Il regime non si supera semplicemente provando un’ordinaria diligenza nella scelta del preposto.

La massima sul subagente assicurativo valorizza inserimento nella rete distributiva e affidamento ragionevole del cliente anche in assenza di un vincolo stabile di subordinazione. Non basta quindi il solo nome del contratto fra le parti, ma neppure ogni intermediario indipendente è automaticamente preposto. Restano l’accertamento del danno e l’eventuale concorso del danneggiato.

Esempio pratico

Un operatore sfrutta il ruolo e gli strumenti affidatigli per raccogliere indebitamente somme da un cliente. Si valuta il rapporto di preposizione e il collegamento con l’attività, senza escludere la responsabilità dell’organizzazione per il solo fatto che la condotta fosse vietata.

Giurisprudenza

  • Subagente assicurativo inserito nella rete distributiva

    Corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 5911, 2026, Rv. 677358-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    L'assicuratore risponde ex art. 2049 c.c. dell'illecito commesso dal subagente se l'attività di questo, benché svolta in piena autonomia e senza alcuno stabile vincolo di soggezione, è funzionalmente inserita nella rete distributiva dell'impresa assicurativa ed è idonea a ingenerare, in capo al cliente, un affidamento ragionevole circa la riconducibilità dell'operato del sub- intermediario alla sfera organizzativa della compagnia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione di responsabilità dell'assicuratore per avere il subagente - privo di diretto collegamento con la compagnia assicuratrice, ma con operatività canalizzata nella distribuzione dei prodotti dell'impresa - indotto un terzo a stipulare polizze vita "a capitalizzazione" e ottenuto a tal fine il pagamento di ingenti somme senza però instaturare il rapporto assicurativo).

    Fonte →

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