Codice civile
Art. 1233 c.c. — Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo IV — Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento; Sezione I — Della novazione
Testo dell'articolo
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Se il creditore conclude una novazione con uno dei debitori solidali e libera tutti gli altri, le garanzie del vecchio credito possono essere conservate soltanto sui beni del debitore che partecipa alla novazione. La riserva non può mantenere il vincolo sui beni di chi viene liberato. Va verificato anzitutto che l'accordo produca davvero quell'effetto liberatorio generale.
Esempio pratico
Il creditore nova il debito con uno dei due coobbligati e libera entrambi: può riservare l'ipoteca solo sui beni del debitore novante.