Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 1232 c.c. — Privilegi, pegno e ipoteche 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo IV — Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento; Sezione I — Della novazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Quando il credito originario viene estinto per novazione, si estinguono anche i suoi privilegi, pegni e ipoteche, salvo un accordo espresso che li mantenga per il nuovo credito. La conservazione delle garanzie non va quindi data per scontata. Se la garanzia proviene da un terzo, occorre inoltre valutarne il consenso e i limiti della garanzia effettivamente assunta.

Esempio pratico

La banca e il debitore novano il finanziamento e verificano espressamente quali garanzie possano accompagnare il nuovo debito.

Giurisprudenza

  • Transazione novativa e conservazione delle garanzie

    Corte di cassazione, sez. III, n. 8342, 2017 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Quando la transazione sostituisce il rapporto originario, le garanzie non restano automaticamente collegate al nuovo credito. Il loro mantenimento richiede l’apposita riserva e, per le garanzie del terzo, il consenso necessario.

    Fonte →

Articoli collegati