Codice civile
Art. 1238 c.c. — Rinunzia alle garanzie
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo IV — Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento; Sezione II — Della remissione
Testo dell'articolo
La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il creditore può rinunciare a una garanzia senza rinunciare al credito. La cancellazione o l'abbandono del vincolo accessorio non permette quindi, da solo, di considerare pagato o rimesso il debito principale. Serve valutare separatamente il contenuto della rinuncia al credito e quello della rinuncia alla garanzia, senza confondere i rispettivi effetti.
Esempio pratico
La banca rinuncia al pegno, ma continua a richiedere il debito rimasto insoluto.