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Art. 1238 c.c. — Rinunzia alle garanzie 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo IV — Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento; Sezione II — Della remissione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il creditore può rinunciare a una garanzia senza rinunciare al credito. La cancellazione o l'abbandono del vincolo accessorio non permette quindi, da solo, di considerare pagato o rimesso il debito principale. Serve valutare separatamente il contenuto della rinuncia al credito e quello della rinuncia alla garanzia, senza confondere i rispettivi effetti.

Esempio pratico

La banca rinuncia al pegno, ma continua a richiedere il debito rimasto insoluto.

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