Codice civile
Art. 1239 c.c. — Fideiussori
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo IV — Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento; Sezione II — Della remissione
Testo dell'articolo
La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori.
La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Se il creditore rimette il debito principale, anche i fideiussori vengono liberati. Se rinuncia invece soltanto alla garanzia di uno di loro, gli altri si liberano per la quota di quel garante, salvo che abbiano consentito alla liberazione: in tal caso restano obbligati per l'intero. Occorre distinguere con precisione il destinatario e l'oggetto della remissione.
Esempio pratico
Il creditore libera un fideiussore e verifica se gli altri abbiano consentito a mantenere la garanzia integrale.