Codice civile
Art. 1252 c.c. — Compensazione volontaria
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo IV — Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento; Sezione III — Della compensazione
Testo dell'articolo
Per volontà delle parti può aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.
Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Le parti possono concordare l’estinzione reciproca di debiti anche quando mancano i requisiti della compensazione legale o giudiziale. Possono inoltre fissare anticipatamente le condizioni alle quali i futuri debiti si compenseranno. È quindi decisivo il contenuto dell’accordo, che non va presunto dal semplice rapporto economico tra le parti.
Esempio pratico
Due imprese concordano di compensare un credito già esigibile con un debito che scadrà il mese successivo.
Giurisprudenza
Accordo di compensazione ed eccezione processuale
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 14689, 2025, Rv. 675321-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La parte che vuole avvalersi della compensazione concordata deve eccepirne l’effetto estintivo. Il giudice non lo rileva autonomamente: occorre far valere il contenuto dello specifico accordo.
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