Codice civile
Art. 1251 c.c. — Garanzie annesse al credito
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo IV — Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento; Sezione III — Della compensazione
Testo dell'articolo
Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Chi paga pur potendo compensare conserva il diritto al proprio credito, ma non può utilizzare contro terzi le garanzie che lo assistevano, salvo che ignorasse giustificatamente quel credito. La norma protegge i terzi dalle conseguenze di un pagamento che avrebbe potuto essere evitato con la compensazione.
Esempio pratico
Anna paga il suo debito senza opporre il controcredito: per recuperare quest’ultimo non può automaticamente rivalersi sul fideiussore.