Codice civile
Art. 1254 c.c. — Confusione rispetto ai terzi
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo IV — Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento; Sezione IV — Della confusione
Testo dell'articolo
La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La riunione delle qualità di debitore e creditore non può danneggiare chi abbia già acquistato sul credito un diritto di usufrutto o di pegno. La confusione non elimina dunque indiscriminatamente tutte le posizioni altrui. Occorre distinguere queste tutele dalle garanzie di terzi che, invece, l’articolo precedente considera estinte.
Esempio pratico
Un credito dato in pegno viene poi acquisito dal suo debitore: il diritto del creditore pignoratizio resta protetto.