Codice civile
Art. 1255 c.c. — Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo IV — Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento; Sezione IV — Della confusione
Testo dell'articolo
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purché il creditore vi abbia interesse.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Se debitore principale e fideiussore diventano la stessa persona, la garanzia non scompare quando il creditore ha interesse a conservarla. Questa riunione è diversa da quella fra debitore e creditore: il titolare del credito rimane un soggetto distinto. L’interesse alla permanenza della garanzia va verificato concretamente.
Esempio pratico
Il debitore succede al proprio fideiussore: il creditore può conservare la garanzia se essa gli offre un’utilità giuridicamente rilevante.