Codice civile
Art. 1256 c.c. — Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo IV — Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento; Sezione V — Dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore
Testo dell'articolo
L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finchè essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Una prestazione divenuta impossibile per una causa non imputabile al debitore può estinguere l’obbligo. Se l’impedimento è soltanto temporaneo, esclude la responsabilità per il ritardo finché dura; l’estinzione interviene nei casi previsti quando il debitore non può più essere tenuto a eseguire o viene meno l’interesse del creditore.
Esempio pratico
Un bene specifico da consegnare viene distrutto senza responsabilità del debitore: occorre accertare causa e definitività dell’impedimento.
Giurisprudenza
Impossibilità della prestazione e debiti di denaro
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 20152, 2022, Rv. 665072-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La Corte richiede un impedimento sopravvenuto, oggettivo e non imputabile. La mancanza di denaro del debitore non estingue il debito pecuniario come potrebbe accadere per la perdita di una cosa specificamente dovuta.
Fonte →Consegna locativa e mancato rilascio precedente
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 5782, 2024, Rv. 670455-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il locatore non esclude il proprio inadempimento verso il nuovo conduttore invocando semplicemente il mancato rilascio da parte dell’inquilino precedente. La Corte non considera quel fatto una liberazione per impossibilità sopravvenuta.
Fonte →