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Art. 1257 c.c. — Smarrimento di cosa determinata 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo IV — Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento; Sezione V — Dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento.

In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Per la consegna di una cosa determinata, lo smarrimento non imputabile al debitore è trattato come impossibilità anche se la cosa non risulta distrutta. Se viene ritrovata, torna rilevante la disciplina dell’impedimento temporaneo: bisogna verificare se la prestazione conservi utilità e se il debitore sia ancora tenuto a eseguirla.

Esempio pratico

Un quadro affidato per la consegna scompare senza colpa; quando viene recuperato, si valuta se il creditore abbia ancora interesse a riceverlo.

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