Codice civile
Art. 1257 c.c. — Smarrimento di cosa determinata
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo IV — Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento; Sezione V — Dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore
Testo dell'articolo
La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento.
In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Per la consegna di una cosa determinata, lo smarrimento non imputabile al debitore è trattato come impossibilità anche se la cosa non risulta distrutta. Se viene ritrovata, torna rilevante la disciplina dell’impedimento temporaneo: bisogna verificare se la prestazione conservi utilità e se il debitore sia ancora tenuto a eseguirla.
Esempio pratico
Un quadro affidato per la consegna scompare senza colpa; quando viene recuperato, si valuta se il creditore abbia ancora interesse a riceverlo.