Codice civile
Art. 1258 c.c. — Impossibilità parziale
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo IV — Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento; Sezione V — Dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore
Testo dell'articolo
Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile.
La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Quando una causa non imputabile rende impossibile soltanto una parte della prestazione, il debitore si libera eseguendo ciò che rimane possibile. Per una cosa determinata, rientrano nella regola il deterioramento e la sopravvivenza di residui. Nei contratti di scambio vanno però considerati anche i rimedi della controparte.
Esempio pratico
Una raccolta di pezzi specifici viene in parte distrutta senza colpa: il debitore offre quelli rimasti, ferma la verifica dei rimedi contrattuali.