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Codice civile

Art. 1261 c.c. — Divieti di cessione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo V — Della cessione dei crediti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.

La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Alcuni soggetti che operano nell’amministrazione della giustizia non possono acquistare, neppure tramite altri, diritti oggetto di lite nell’ambito territoriale indicato dalla norma. Il divieto tutela l’imparzialità e contrasta operazioni speculative. La disposizione prevede specifiche eccezioni, da accertare senza trasformarle in una generale libertà di acquisto.

Esempio pratico

Un professionista legale intende comprare un credito litigioso presso l’ufficio competente: vanno controllati ruolo, ambito e stato della controversia.

Giurisprudenza

  • Credito definito con giudicato e divieto di acquisto

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 14705, 2022, Rv. 664790-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Il divieto per gli operatori della giustizia non riguarda il credito la cui controversia sia già stata definitivamente risolta. La Corte collega la regola alla tutela contro le speculazioni su liti ancora in corso.

    Fonte →

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