Codice civile
Art. 1265 c.c. — Efficacia della cessione riguardo ai terzi
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo V — Della cessione dei crediti
Testo dell'articolo
Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore.
La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Se lo stesso credito è ceduto a più persone, prevale la cessione notificata per prima al debitore oppure accettata per prima con atto di data certa. La priorità non dipende soltanto dal giorno dei contratti. La disposizione estende questo criterio anche ai conflitti indicati per usufrutto e pegno sul credito.
Esempio pratico
Il secondo acquirente notifica prima del primo: nei presupposti dell’articolo, può prevalere nonostante il contratto successivo.
Giurisprudenza
Consenso fra le parti e priorità fra cessionari
Corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 15981, 2023, Rv. 668267-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La Corte distingue il trasferimento perfezionato col consenso dalle formalità che risolvono il conflitto fra più acquirenti. Nella sostituzione esecutiva esaminata, la cessione anteriore aveva già fatto venir meno la posizione del creditore originario.
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