Codice civile
Art. 1266 c.c. — Obbligo di garanzia del cedente
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo V — Della cessione dei crediti
Testo dell'articolo
Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.
Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Nella cessione onerosa il cedente garantisce, di regola, che il credito esista al momento del trasferimento. Le parti possono escludere questa garanzia, ma il cedente resta responsabile del fatto proprio. Nella cessione gratuita opera invece il regime richiamato per la garanzia del donante. Esistenza e solvibilità sono problemi diversi.
Esempio pratico
Un’impresa vende un credito che risulta già estinto: si verifica la garanzia dovuta dal cedente, non soltanto la capacità di pagamento del debitore.
Giurisprudenza
Credito inesistente e garanzia del cedente
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 17985, 2022, Rv. 665019-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L’inesistenza del credito non determina, secondo la Corte, la nullità automatica della cessione per difetto dell’oggetto. Il contratto resta soggetto alla specifica garanzia prevista per il mancato trasferimento di un credito esistente.
Fonte →Conoscenza dell’inesistenza da parte del cessionario
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 22780, 2025, Rv. 675968-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La garanzia dell’esistenza non opera quando il cessionario sa che il credito acquistato non esiste. La sua effettiva conoscenza diventa quindi decisiva nella valutazione della responsabilità del cedente.
Fonte →