Codice civile
Art. 1267 c.c. — Garanzia della solvenza del debitore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo V — Della cessione dei crediti
Testo dell'articolo
Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto.
Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il cedente non garantisce normalmente che il debitore pagherà: deve assumere tale garanzia. Quando lo fa, risponde nei limiti e per le voci previste dalla norma. La garanzia cessa se la mancata realizzazione del credito dipende dalla negligenza del cessionario nell’avviare o proseguire le iniziative contro il debitore.
Esempio pratico
Il cessionario lascia inutilmente decorrere i termini per recuperare il credito e poi chiede al cedente di coprire la perdita.
Giurisprudenza
Factoring e prova dell’escussione
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 22964, 2025, Rv. 675486-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Nel factoring la causa di finanziamento sostiene la garanzia pro solvendo. Nel regime fallimentare esaminato, il factor deve provare l’infruttuosa escussione del debitore ceduto per ottenere senza riserva le somme richieste al cedente.
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