Codice civile
Art. 1268 c.c. — Delegazione cumulativa
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VI — Della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo
Testo dell'articolo
Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salva che il creditore dichiari espressamente di liberarlo.
Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Nella delegazione cumulativa il debitore indica un nuovo soggetto che assume verso il creditore l’obbligo di adempiere. Il debitore originario non è liberato senza una dichiarazione espressa del creditore. Quando il creditore accetta l’obbligazione del terzo, deve prima chiedere a quest’ultimo il pagamento prima di rivolgersi al delegante.
Esempio pratico
Una società presenta un terzo che promette di pagare il suo debito: il creditore non libera automaticamente la società.
Giurisprudenza
Preventiva richiesta e non preventiva esecuzione
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 8873, 2025, Rv. 674503-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Nell’accollo cumulativo esterno la Corte applica la regola che impone prima una richiesta di pagamento al debitore principale, non l’esaurimento dell’esecuzione forzata. Ne ricava conseguenze sull’ammissione del credito nel fallimento del debitore sussidiario.
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