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Codice civile

Art. 1268 c.c. — Delegazione cumulativa 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VI — Della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salva che il creditore dichiari espressamente di liberarlo.

Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Nella delegazione cumulativa il debitore indica un nuovo soggetto che assume verso il creditore l’obbligo di adempiere. Il debitore originario non è liberato senza una dichiarazione espressa del creditore. Quando il creditore accetta l’obbligazione del terzo, deve prima chiedere a quest’ultimo il pagamento prima di rivolgersi al delegante.

Esempio pratico

Una società presenta un terzo che promette di pagare il suo debito: il creditore non libera automaticamente la società.

Giurisprudenza

  • Preventiva richiesta e non preventiva esecuzione

    Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 8873, 2025, Rv. 674503-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Nell’accollo cumulativo esterno la Corte applica la regola che impone prima una richiesta di pagamento al debitore principale, non l’esaurimento dell’esecuzione forzata. Ne ricava conseguenze sull’ammissione del credito nel fallimento del debitore sussidiario.

    Fonte →

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