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Codice civile

Art. 1269 c.c. — Delegazione di pagamento 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VI — Della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.

Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il debitore può incaricare un terzo di eseguire il pagamento. Se non vi è un divieto, il terzo può anche obbligarsi verso il creditore. Tuttavia, il solo incarico non lo costringe ad accettarlo, neppure se è a sua volta debitore del delegante, salvo gli usi richiamati dalla legge.

Esempio pratico

Il cliente incarica un soggetto che gli deve denaro di pagare il fornitore: occorre verificare se l’incaricato accetti o assuma un’obbligazione.

Giurisprudenza

  • Delegazione di pagamento e crediti futuri

    Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 14056, 2026, Rv. 678423-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La delegazione di pagamento può essere impiegata per diverse finalità. La Corte ammette una delegazione titolata anche rispetto a crediti futuri collegati a rapporti già in corso, senza richiedere sempre debiti precedenti già liquidi ed esigibili.

    Fonte →

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