Codice civile
Art. 1269 c.c. — Delegazione di pagamento
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VI — Della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo
Testo dell'articolo
Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.
Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il debitore può incaricare un terzo di eseguire il pagamento. Se non vi è un divieto, il terzo può anche obbligarsi verso il creditore. Tuttavia, il solo incarico non lo costringe ad accettarlo, neppure se è a sua volta debitore del delegante, salvo gli usi richiamati dalla legge.
Esempio pratico
Il cliente incarica un soggetto che gli deve denaro di pagare il fornitore: occorre verificare se l’incaricato accetti o assuma un’obbligazione.
Giurisprudenza
Delegazione di pagamento e crediti futuri
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 14056, 2026, Rv. 678423-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La delegazione di pagamento può essere impiegata per diverse finalità. La Corte ammette una delegazione titolata anche rispetto a crediti futuri collegati a rapporti già in corso, senza richiedere sempre debiti precedenti già liquidi ed esigibili.
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