Codice civile
Art. 1273 c.c. — Accollo
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VI — Della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo
Testo dell'articolo
Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.
L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.
In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Con l’accollo il debitore e un terzo concordano che quest’ultimo assuma il debito. Nell’accollo esterno il creditore può aderire, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L’adesione non libera sempre il debitore: servono la condizione espressa prevista nell’accordo o una dichiarazione espressa del creditore.
Esempio pratico
Chi compra un immobile assume il mutuo del venditore: si verifica se la banca abbia aderito e liberato il debitore precedente.
Giurisprudenza
Interpretazione dell’accollo interno o esterno
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 2855, 2026, Rv. 676967-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Quando il testo non limita inequivocabilmente l’efficacia alle sole parti, la qualificazione dell’accollo richiede i criteri di interpretazione del contratto. Può rilevare anche il comportamento successivo che apra l’accordo all’adesione del creditore.
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