Codice civile
Art. 1275 c.c. — Estinzione delle garanzie
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VI — Della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo
Testo dell'articolo
In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Quando il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie collegate al credito, salvo che chi le ha prestate consenta espressamente a mantenerle. La liberazione può quindi incidere sulla tutela del creditore e richiede una verifica distinta delle garanzie di terzi, non una loro presunta continuità.
Esempio pratico
Una banca libera il vecchio debitore: la fideiussione non continua soltanto perché il debito è assunto da un’altra persona.
Giurisprudenza
Sostituzione imposta dalla legge e garanzie
Corte di cassazione, sez. I, n. 1847, 1974 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La regola sull’estinzione delle garanzie per liberazione volontaria non viene applicata automaticamente quando il debitore cambia per legge o per un atto autoritativo. Il precedente distingue questa vicenda dalla scelta del creditore di liberare il debitore.
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