Codice civile
Art. 1277 c.c. — Debito di somma di danaro
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione I — Delle obbligazioni pecuniarie
Testo dell'articolo
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.
Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il debito di denaro si paga nella moneta avente corso legale al momento del pagamento, secondo il suo valore nominale. Se la moneta indicata non ha più corso legale, opera il criterio di conversione previsto. Il nominalismo riguarda i debiti di valuta e non risolve da solo interessi, ritardo o debiti di valore.
Esempio pratico
Un debito di euro resta espresso nell’importo nominale convenuto, fermo il distinto esame degli interessi dovuti.
Giurisprudenza
Bonifico e rifiuto ingiustificato del creditore
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 20552, 2024, Rv. 671954-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Un mezzo che mette effettivamente a disposizione la somma dovuta non può essere rifiutato senza un motivo giustificato. Nel caso di mantenimento esaminato, la Corte valuta anche la lunga prassi di pagamenti mediante bonifico.
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