Codice civile
Art. 1280 c.c. — Debito di specie monetaria avente valore intrinseco
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione I — Delle obbligazioni pecuniarie
Testo dell'articolo
Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito, semprechè la moneta avesse corso legale al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.
Se però la moneta non è reperibile, o non ha più corso, o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Quando il debito è stabilito in una specie monetaria con valore intrinseco, si paga nella specie pattuita se la moneta aveva corso legale quando è nato l’obbligo. Se non è reperibile o ne cambia il valore intrinseco, opera l’equivalenza prevista al valore originario. Non basta che un bene sia genericamente prezioso.
Esempio pratico
Le parti indicano una precisa specie monetaria avente corso legale alla nascita del debito: si verifica come adempiere se non è più reperibile.